Perché aumenta l’Imu?
Partiamo da una premessa ovvia: l’aumento di un tributo non è una di quelle notizie che è bello dare: togliere dei soldi dalle tasche dei cittadini non è mai facile, neanche quando, come in questo caso, l’intervento è assolutamente inderogabile sulla base di una situazione di Bilancio molto complicata e derivante da cause non dipendenti da questa Amministrazione.
E allora cosa si può fare? Si può cercare di lavorare nel modo più “oculato” e rispettoso possibile dei cittadini e delle scarse entrate delle famiglie. Significa:
· che bisogna individuare molto bene i contribuenti che vanno sgravati il più possibile dall’Imposta (perché, ad esempio, l’immobile è utilizzato come abitazione principale, oppure esistono figli conviventi);
· che le aliquote e le detrazioni devono essere conseguentemente definite in modo molto preciso, al fine di garantire il gettito aggiuntivo previsto (cioè la raccolta di denaro che serve a finanziare il bilancio Comunale) tutelando comunque i contribuenti di cui sopra.
Il tutto va ovviamente fatto nei limiti degli obblighi e dei margini di manovra previsti dalla legge: alcuni sgravi infatti sono consentiti, mentre altri non sono permessi dalla normativa.
Va, infine, tenuto in considerazione che, ai fini del bilancio del Comune, per ogni Euro in più raccolto solo una parte rimane nelle casse cittadine, mentre una quota va comunque nelle casse dello Stato.
Vediamo ora, in pratica, la soluzione che la Giunta Scanagatti ha ideato e proposto per l’approvazione al Consiglio.
Che cosa cambia?
Innanzitutto vediamo che cosa rimane uguale a prima.
Già dal momento dell’istituzione dell’IMU esistono delle categorie di immobili assoggettate ad un’aliquota, particolarmente favorevole, dello 0,40%:
· l’abitazione principale (la cosiddetta “prima casa”);
· le abitazioni dei coniugi separati assegnatari delle precedenti case coniugali;
· le abitazioni degli anziani ricoverati e dei disabili lungodegenti, a patto che siano sfitte.
Per tutte queste tipologie si è scelto di mantenere il trattamento facilitato, come pure sarà mantenuta la detrazione di 300 Euro per tutte le tipologie di cui sopra, aumentata di 50 Euro per ogni figlio convivente, fino d un massimo di 400 Euro.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè i fabbricati costruiti in zone agricole, funzionali all’esercizio dell’agricoltura), era già prevista l’aliquota dello 0,20%, che rimarrà in vigore.
È stata inoltre mantenuta in vita anche l’aliquota dello 0,84% applicabile a:
· le abitazioni dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all’AIRE, l’associazione degli italiani residenti al’estero);
· gli immobili utilizzati per l’attività d'impresa propria (limitatamente alle categorie dei laboratori artigianali e negozi) o affittati per la stessa finalità.
Chi risparmia qualcosa?
Oltre alla agevolazioni di cui sopra, si è ritenuto di riconoscere il valore sociale di tre categorie di immobili, ai quali si applicherà d’ora in poi l’aliquota dello 0,76% (anziché dello 0,84% come in precedenza).
La prima categoria è costituita da quelli dati in locazione a canone sociale e moderato, cioè con quei contratti in cui un’abitazione viene data in affitto ad un canone inferiore a quello di mercato, al fine di garantire l’accesso all’abitazione anche di quelle fasce di popolazione che non potrebbero permettersi altri tipi di affitto. Si tratta di contratti in cui il Comune è coinvolto in qualità di “terzo garante” dell’economicità del canone stesso ed è perciò un segnale molto importante, e anche simbolicamente significativo, che si garantisca un’agevolazione ai proprietari che “rinunciano” ad un maggior provento per un fine sociale.
La seconda categoria è quella degli immobili in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti entro il secondo grado. E anche in questo caso è parso giustamente corretto alla Giunta riconoscere il fatto che “seconde case” (magari acquistate con i risparmi di una vita) date in uso gratuito, ad esempio, dai genitori ai figli, non dovessero essere trattate come un mero bene di investimento.
Infine, si è scelto di agevolare gli immobili appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi di edilizia residenziale (ATER/IACP); si tratta di immobili, intestati a soggetti giuridici, la cui funzione sociale è evidente. Anche per questi immobili viene mantenuta la detrazione di 300 Euro.
… E chi pagherà un po’ di più?
Per tutti gli altri immobili (in particolare le “seconde e terze case” non appartenenti alle tipologie viste sopra), l’aliquota passa all’1% (anziché quella, preesistente, dello 0,84%, e comunque sotto il limite massimo consentito dalla legge dell’1,06%).
Ok … ma quanto resterà nelle casse del Comune?
A fronte di questa operazione, il Comune godrà di un maggior gettito di circa 6,7 milioni di Euro (che portano il gettito totale dell’IMU a circa 44,5 milioni di Euro, con un aumento di circa il 18%); questo importo coprirà circa metà dell’importo che serve all’Amministrazione per chiudere in pareggio il bilancio “di parte corrente” per l’anno 2012. Si può certamente dire che questo innegabile sacrificio richiesto ai cittadini darà un aiuto consistente alle casse comunali.
… E poi?
Da qui in poi si può migliorare ulteriormente il gettito, massimizzando così l’utilità dell’imposta per le casse del Comune. Come? Con il contrasto all’evasione: su questo fronte si è fatto sì molto negli ultimi anni, anche grazie all’impegno degli Uffici Comunali nel ricercare modalità di accertamento innovativo, anche grazie alla collaborazione tra i Settori Comunali e con le altre istituzioni coinvolte (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio). Proprio su questa strada bisogna proseguire, affinché si possa migliorare sempre più l’adesione ad un corretto patto di cittadinanza da parte di tutti i cittadini.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE VARIAZIONI DI ALIQUOTA
Tipologia di immobile |
Aliquota attuale |
Nuova aliquota |
Abitazione principale + pertinenze (max 1) |
0,40% |
0,40% |
Abitazione coniuge separato assegnatario + pertinenze (max 1) |
0,40% |
0,40% |
Abitazione anziani e disabili ricoverati + pertinenza (max una) |
0,40% |
0,40% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
0,20% |
0,20% |
Cooperative edilizie a proprietà indivisa e alloggi ATER/IACP + pertinenze (max 1) |
0,84% |
0,76% |
Immobili in locazione a canone sociale e moderato + pertinenze (max 1) |
0,84% |
0,76% |
Immobili in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti entro secondo grado + pertinenze (max 1) |
0,84% |
0,76% |
Abitazioni cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) + pertinenze (max 1) |
0,84% |
0,84% |
Immobili C1 e C3 per uso attività d'impresa propria o locati per la stessa finalità |
0,84% |
0,84% |
Tutti gli altri immobili |
0,84% |
1,00% |
In rosso le variazioni in aumento dell’aliquota
In blu le variazioni in diminuzione dell’aliquota
In nero le tipologie per cui l’aliquota non cambia
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