0 – tutela e regolamento.
Noi siamo l'Europa e l'Europa è con noi; con una struttura di Governance diversa dal parlamento nazionale ma fondata sugli stessi princìpi democratici, tra cui la tutela del patrimonio culturale dei territori: le forme di salvaguardia delle eccellenze dei Paesi membri si apre a ventaglio basandosi su'azione a garanzia delle libertà d'impresa, in quanto slancio itellettuale e della tradizione locale volta a creare prodotti di prima qualità che tutto il mondo invidia e tenta vanamente d'imitare.
In un momento di forti turbolenze internazionli e di rigurgiti isolazionisti d'oltre oceano, bisogna mettere in campo una strategia comunciativa volta a sensibilizzare ogni singolo individuo sulla reale e concreta presenza dell'Unione Europea in luoghi e momenti di quotidianità: la tutela del settore food&beverage è un esempio che parte da Bruxelles ed arriva sulla tavola di tutti, casa per casa, persona per persona: si fa ancora più dirimente e prioritaria la tutela dell'enogastronomia a fronte dei cambiamenti climatici che inficiano sulla naturale qualità dei profumi e sapori italiani, come un nemico che abbiamo creato contro noi stessi; posizione geografica, morfologia del terriorio ed i microclimi creatisi sullo stivale sono in pericolo da tempo ma l'uomo, facendo ammenda a se stesso, si è dotato di strumenti atti a ribilanciare l'equilibrio naturale che lega tutte le forme di vita presenti sul pianeta: artifizi potenti posti in uso dal Parlamento Europeo, anch'esso arificiale creazione umana, il cui obiettivo è stabilire regole comuni a tutela del carattere green dei processi produttivi, esteso ad ogni settore e per noi italiani, di particolare sensibilità per il settore principe dell'export tricolore: in particolare, in questa riflessione d'nizio autunno, l'uva italiana da il meglio di se, concretizzando gli aromi della terre d'aenor, regalando calici di emozioni, tempeste di sapori, momenti di conviviale socialità: dalle tavolate di casa e di enoteche alle politiche regioanli europee in materia, passando per vigneti e cantine, la professionalità enologica trova il suo più grande slancio nella tutela europea dei vini italiani (e non solo) che spadroneggiano da anni sulle tavole di tutto il mondo.
L'Unione Europea tutela il vino italiano ed altri prodotti enogastronomici, principalmente, attraverso i marchi di qualità come la Denominazione di Origine Protetta (DOP) che certifica vini la cui qualità dipende in modo esclusivo o essenziale dal territorio, includendo fattori naturali e umani e Indicazione Geografica Protetta (IGP), simile alla DOP, ma con un legame meno stretto con il territorio, pur garantendo una certa qualità e origine legata ad esso; questi due strumenti garantiscono l'origine, la qualità e le tradizioni del prodotto, proteggendolo da contraffazioni. Le norme comunitarie sui diritti di proprietà intellettuale estendono la protezione anche al di fuori dell'UE attraverso accordi bilaterali e l'iscrizione di vini europei in registri internazionali, come il sistema gestito dalla WIPO, con supporto alle autorità nazionali per la lotta contro le frodi e un nuovo regolamento che include la protezione per il commercio elettronico.
La regolamentazione europea in merito attribuisce ai prodotti DOP ed IGP la protezione giuridica contro imitazioni ed abusi all'intendo dell'UE e dei Paesi terzi con accordi specifici: si evince una vera e propria propensione mondiale alla salvaguardia delle specificità dei territori europei in osservanza ad una concertazione che riconosce e coopera con chi altrettando intende riconoscerci come produttori di eccellenze che vanno salvaguardate da una speculazione di tipo economico che tende a sgretolare lo slancio imprenditoriale italiano ed europeo: lo stesso principìo viene promosso e tutelato da Bruxelles attraverso un'esplicita sensibilizzazione delle autorità di ciascuno Stato membro che sono tenute ad adottare misure per proteggere le denominazioni registrate sul proprio territorio, intervenendo contro la produzione o la commercializzazione illegale.
Ulteriori aspetti normativi da evidenziare sono contenutui nel regolamento UE/1143/2024, che ha rafforzato le regole sulla portata della tutela delle DOP e IGP, estendendo la protezione alla lotta contro le contraffazioni nel commercio elettronico e rendendo responsabili i fornitori di hosting; inoltre, relativamente alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.
Il regolamento riunisce in un unico documento le disposizioni normative relative alle indicazioni geografiche (IG) per i vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli, finora suddivise in tre regolamenti, razionalizzando in tal modo l’attuale quadro normativo e conformandolo agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sul tema.
Tra le principali novità, vengono rafforzati i poteri e le responsabilità delle associazioni di produttori, viene aumentata la sostenibilità e la trasparenza nei confronti dei consumatori e viene conferita maggiore protezione alle indicazioni geografiche, attraverso ulteriori misure aventi ad oggetto il loro utilizzo come ingredienti oppure online. Il regolamento semplifica inoltre il processo di registrazione delle IG, la cui responsabilità e gestione permane in capo alla Commissione europea, limitando il ruolo dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) alla fornitura di assistenza tecnica e al mantenimento del registro delle IG.
Il regolamento è entrato in vigore a partire dal 13 maggio 2024, ad eccezione di alcune disposizioni, comprese quelle relative alla procedura di opposizione alla registrazione di un'IG, entrate in vigore dal 1° gennaio 2025. Entrando nel dettagli delle principali novità introdotte dal regolamento in oggetto: le principali novità contenute nel regolamento si trovano capitoli specifici riguardanti macro temi di cui si dettagliano esaustivamente le regole-
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione Il regolamento stabilisce le norme relative ai seguenti regimi di qualità, la filiera produttiva, per ottenere la tutela DOP è tenuta ad indicare denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette per i vini e i prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentarie, le indicazioni geografiche per le bevande spiritose e specialità tradizionali garantite e indicazioni facoltative di qualità (es. prodotti di montagna) per i prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari.
In merito alla protezione delle indicazioni geografiche, il commercio online dei prodotti vinicoli ed agroalimentari è stato oggetto di principale innovazione in merito alla regolamentazione EU che applica il regime di tutela delle IG anche ai nomi di dominio accessibili nell'Unione europea, a prescindere dal luogo di stabilimento dei registri pertinenti. In tal caso, le autorità nazionali competenti potranno adottare misure per rimuovere i nomi di dominio che utilizzano illegalmente le IG o disabilitarne l'accesso dal territorio dello Stato membro interessato.
Inoltre, i registri dei nomi di dominio di primo livello geografico stabiliti nell'Unione europea dovranno garantire che le procedure alternative di risoluzione delle controversie relative ai nomi di dominio riconoscano le IG registrate come un diritto che può essere invocato in tali procedure.
Infine, la Commissione potrà incaricare l'EUIPO di istituire un sistema di informazione e di allerta per i nomi di dominio, che fornisca ai richiedenti, previa presentazione di una domanda concernente un’IG, informazioni sulla disponibilità di tale IG come nome di dominio e la possibilità, su base facoltativa, di registrare tale nome di dominio.
La capillarità con la quale viene tutelato il mercato comune è allo stesso tempo puntuale nella tutela ed astratta nel conferire margini normativi ancora più specifici per gli Stati membri, ergo, in osservanza di tali caratteri, si riporta quanto estratto dal sito web della Commissione Europea.
Uso delle indicazioni geografiche che designano un prodotto utilizzato come ingrediente nella denominazione di un prodotto trasformato:
Il regolamento stabilisce che l'IG che designa un prodotto utilizzato come ingrediente in un prodotto trasformato può essere utilizzata nella denominazione di tale prodotto trasformato, o nella sua etichettatura, o nel suo materiale pubblicitario se: (a) il prodotto trasformato non contenga nessun altro prodotto comparabile all'ingrediente designato dall'indicazione geografica; (b) l'ingrediente designato dall'indicazione geografica sia utilizzato in quantità sufficiente a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione; e (c) la percentuale dell'ingrediente designato dall'indicazione geografica nel prodotto trasformato sia indicata nell'etichetta.
Per poter utilizzare l'IG nel nome del prodotto trasformato, i produttori dovranno effettuare una notifica preventiva all'associazione di produttori riconosciuta rilevante, che dovrà inviare conferma scritta del ricevimento della notifica entro quattro mesi, eventualmente corredata da informazioni non vincolanti sull'uso dell’IG in questione.
Rapporto tra IG e menzioni tradizionali: la norma “anti-Prošek”:
Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per “menzione tradizionale” si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai vini, per indicare che a) che il prodotto reca una IG protetta dal diritto unionale o nazionale, o b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.
Il delicato rapporto tra IG e menzioni tradizionali è stato al centro dell’annosa e pendente disputa relativa al caso Prošek, che ha visto l’Italia in prima fila a opporsi alla domanda di registrazione per la menzione tradizionale croata.
Per scongiurare futuri casi analoghi, il nuovo regolamento ha inserito nel regolamento (UE) n. 1308/2013 il nuovo articolo 113 bis, che vieterà espressamente la registrazione di menzioni tradizionali il cui utilizzo violerebbe l’ambito di protezione delle IG.
Rapporto tra IG e marchi:
Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento, nel contesto dell’esame degli impedimenti assoluti, sembra che la facoltà dell’EUIPO di sollevare d’ufficio un’obiezione alla registrazione di un marchio che violi l’ambito di protezione di un’IG, non sarà più limitata alla circostanza che il marchio rivendichi protezione per prodotti identici o comparabili a quelli coperti dall’IG pertinente, ma sarà estesa a tutti i possibili prodotti e servizi. Resta da vedere come l’EUIPO applicherà tale norma in concreto.
Trasparenza verso i consumatori:
Quando i prodotti agricoli o le bevande spiritose sono designati da un'IG, il nome del produttore o dell'operatore deve comparire sull'etichetta nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica. Per nome dell'operatore si intende il nome dell'operatore responsabile della fase di produzione al termine della quale si ottiene il prodotto coperto dall'IG, o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.
Rafforzamento del ruolo dei gruppi di produttori di IG:
Ai gruppi di produttori (i c.d. consorzi) sono affidati maggiori poteri, tra cui la possibilità di intraprendere le azioni opportune per garantire la protezione dell'IG e dei diritti di proprietà intellettuale a essa direttamente collegati, comprese le azioni legali e la presentazione di domande di intervento alle autorità doganali, nonché di impedire o contrastare qualsiasi misura o pratica commerciale che danneggi o possa danneggiare la reputazione o il valore dell'IG in questione. Inoltre, i gruppi di produttori potranno svolgere compiti come lo sviluppo di servizi turistici nella loro area e la preparazione di rapporti di sostenibilità che descrivano le loro pratiche sostenibili.
I gruppi di produttori riconosciuti – quelli che rappresentano almeno il 50% dei produttori o il 50% del volume o del valore della produzione – beneficeranno di un rafforzamento delle proprie prerogative, tra cui l’estensione da 3 a 6 anni per i piani di regolazione dell’offerta di prodotti designati da un’IG o la possibilità di redigere clausole di ripartizione del valore lungo la filiera per i propri membri.
Fase di registrazione:
Il regolamento riafferma l’esclusiva competenza della Commissione europea per la gestione del sistema delle IG e della relativa procedura di registrazione a livello unionale, che non dovrà superare un periodo di sei mesi dal giorno del ricevimento della domanda.
L'EUIPO potrà fornire assistenza tecnica solo su questioni amministrative e avrà anche il compito di mantenere il registro delle IG e di aggiornarlo.
1 – I cambiamenti climatici ed il “pacchetto vino”.
Il cambiamento climatico causa vendemmie anticipate e una maturazione anomala delle uve, portando a vini più alcolici e con aromi alterati, ma anche a una maggiore variabilità nella produzione a seconda della zona. Per adattarsi, i viticoltori spostano i vigneti in zone più fresche e ad alta quota, recuperano varietà autoctone più resistenti o tardive e adottano tecniche come l'irrigazione o le barriere verdi per proteggere i grappoli; le temperature più elevate accelerano la maturazione delle uve, portando a raccolti anticipati nonché, i picchi di calore e di basse temperature – le variazioni meteo – quotidiane modificano la composizione degli acini, con un aumento degli zuccheri (e quindi dell'alcol nei vini) e una diminuzione dell'acidità, che influisce su freschezza e aromi; periodi prolungati di siccità, abbondanti rovesci e gelate improvvise, possono danneggiare i raccolti, portando a cali nella produzione e rendendo la qualità del vino meno costante anno dopo anno.
Le strategie di adattamento messe in campo dai viticoltori sono varie e comportano extracosti, i quali si ripecuotono sul prezzo del prodotto finale o, a monte, inficiano organico ed investimenti dell'azienda agricola stessa: i vigneti vengono trasferiti a quote più elevate o in latitudini settentrionali per trovare condizioni più fresche e mantenere l'acidità e la freschezza del vino; in merito alle alterazioni organolettiche, si studiano varietà di uve più tardive o resistenti, autoctone o esotiche, che possono offrire; si adottano metodi come l'irrigazione, l'uso di barriere verdi per proteggere i grappoli dal sole eccessivo, e pratiche di gestione del suolo per migliorare la resilienza delle viti. Infine si pone in campo l'innovazione tecnologica, ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie sono fondamentali per aiutare il settore vitivinicolo ad adattarsi.
Si è quindi di fronte ad una vera e propria minaccia per le aree tradizionali, come le aree mediterranee che rischiano di non essere più idonne alla coltivazione vinicola entro fine secolo o, comunque vedranno alterati i proprio prodotti con una probabile riduzione del livello qualitativo.
L'Unione Europea sta lanciando il "Pacchetto Vino", un insieme di misure per sostenere il settore vitivinicolo di fronte al cambiamento climatico, alle incertezze del mercato e all'innovazione; il pacchetto include un aumento del contributo UE fino all'80% per gli investimenti in mitigazione e adattamento climatico, maggiore flessibilità nei regolamenti sulle autorizzazioni ai reimpianti, sostegno alla promozione e all'enoturismo, e l'armonizzazione dell'etichettatura.
L'Europa sostine gli stati membri dando loro la possibilità di richiedere il sostegno finanziario dell'UE fino all'80% dei costi ammissibili per gli investimenti legati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, rendendo le vigne più resilienti.; saranno introdotte norme più flessibili per il regime di autorizzazione ai reimpianti, consentendo ai produttori di pianificare investimenti più efficaci in varietà più adatte.
L'Unione Europea inizia nei territori e qui fa ritorno con i risultati del suo grande lavoro: sostiene ogni individuo in ogni ambito del suo quotidiano sino a tutelare l'Unione intera dagli attacchi esterni le cui armi cambiano di volta in volta; è umile nel riconoscere la crisi climatica come un nemico da noi stessi creato e, con altrettanta umiltà, lavora nei palazzi di Bruxelles pensando ad ogni casa, ad ogni azienda, ad ogni strada, ad ogni cittadino ed individuo che, attraverso il proprio lavoro, da un contributo alla ricchezza materiale ed intellettuale del continente più vecchio e prezioso dell'intero pianeta.
L'estensione della tutela sui prodotti agro alimentari al di fuori del confine è il vero messaggio di inclusività che fa sentire i nostri profumi e sapori come inimitabili da chiunque; da uno scaffale di un grande supermercato ad ogni micro attività del globo, il messaggio al mondo è univoco: gli europei ci sono per tutti e da tutti i territori: nessun dazio o muro commerciale potrà impedire alla nostra tradizione di presentarsi fin sulle tavole più remote, dove italiani, europei, occidentali ed orientali si stringeranno in un brindisi che risuonerà sino ai vigneti del nostro continente: elegante dimostrazione che la cooperazione internazionale non è altro che cosa buona, giusta ed affosserà ogni politica isolazionista, poichè è l'Unione Europea in primis a rispettare i prodotti esteri ed a proporsi come interlocutore serio, preparato ed aperto ad ogni confronto, come al suo interno per ogni attività d'impresa, cittadino, individuo: territorio per territorio, acino per acino.

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