Nel complicato assetto istituzionale dell’Unione Europea, un posto centrale occupa la Commissione Europea.
La Commissione è l’organo esecutivo e promotore del processo legislativo, rappresenta e tutela gli interessi dell’Unione Europea nella sua interezza, propone l’adozione degli atti normativi comunitari - la cui approvazione spetta al Parlamento Europeo e al Consiglio dell’Unione Europea - è responsabile dell’attuazione delle decisioni politiche assunte dagli organi legislativi, cura l’attuazione dei programmi dell’Unione e la spesa dei suoi fondi.
La Commissione è composta da ventotto commissari, uno per ciascun Stato membro, compreso il Presidente. Ogni Stato sceglie liberamente il proprio rappresentante nella Commissione.
Tra i componenti della Commissione, oltre il Presidente, vi è anche l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica della Sicurezza, che automaticamente assume la veste di Vice Presidente, mentre altri Vice Presidenti possono essere nominati dal Presidente.
E’ importante sottolineare che i Commissari non rappresentano gli Stati di provenienza, in quanto la Commissione non è un organo di Stati, come il Consiglio Europeo, ma un organo che deve perseguire gli interessi dell’Unione (articolo 17 del Trattato dell’Unione Europea), in piena indipendenza, senza accettare istruzioni da alcun governo,istituzione, organo o organismo.
La durata del mandato è di cinque anni, al pari della durata di ciascuna legislazione del Parlamento Europeo.
Il meccanismo della nomina della Commissione e del suo Presidente sono piuttosto complicati, in quanto sono coinvolti gli Stati membri dell’Unione, il Consiglio dell’Unione e (aspetto importante) il Parlamento Europeo.
Il candidato Presidente viene scelto dal Consiglio dell’Unione a maggioranza qualificata (cioè i due terzi degli Stati membri) e proposto al Parlamento Europeo che lo deve eleggere a maggioranza assoluta (cioè il cinquanta per cento più uno).
Se il candidato non viene eletto, il Consiglio, entro un mese, deve proporre un altro candidato.
Nella scelta il Consiglio deve tenere in considerazione gli esiti delle elezione Europee ed è per questo motivo che ciascuna delle “famiglie” dei partiti europei, da quest’anno, indicano il proprio candidato alla Presidenza della Commissione.
Una volta eletto dal Parlamento, il Presidente, in accordo con il Consiglio, sulla base delle nomine degli Stati membri, sceglie i rimanenti Commissari.
I Commissari, così scelti, devono essere confermati o meno dal Parlamento Europeo, per poi essere definitivamente nominati dal Consiglio.
Vediamo ora struttura e funzioni.
La Commissione è un organo collegiale che assume le decisioni a maggioranza del numero dei suoi componenti.
Tuttavia è prevista la possibilità di delegare le sue funzioni ai singoli Commissari che sono alla guida di ventisei direzioni generali.
I compiti sono descritti dall’articolo 211 dei trattati di Roma:
La Commissione deve “vigilare sull’applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù dal trattato stesso.”
Questa norma rende la Commissione custode e garante della legalità comunitaria, compito che viene esercitato anche nei confronti degli Stati membri avendo il potere di dare impulso alle procedure di infrazione, sia per violazione di norme dei Trattati comunitari, sia per inadempienze nell’attuare le decisioni della Commissione, sia per ritardi nell’approvazione delle leggi di recepimento di direttive comunitarie.
La Commisione, inoltre, “dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento Europeo" alle condizioni previste dal trattato.
Questa disposizione conferisce alla Commissione il potere di iniziativa legislativa, cioè la facoltà di proporre “disegni di legge” che saranno poi tradotti in atti normativi dal Parlamento Europeo e dal Consiglio.
E, ancora, la Commissione “esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l’attuazione delle norme da esso stabilite”, occupandosi dell’attuazione pratica delle politiche comuni, della gestione dei programmi dell’Unione Europea e della gestione del bilancio comunitario.
Quest’ultime attribuzioni fanno ritenere che la Commissione incarni il potere esecutivo dell’Unione Europea.
L’attuale assetto della Commissione e le sue modalità di elezione sono state codificate nel Trattato di Lisbona (firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2009) ed è frutto di un’evoluzione delle istituzioni europee partito nel 1951 con l’Alta autorità della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, che può essere considerata il nucleo originario dell’attuale Commissione.
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