Il referendum abrogativo della legge sul legittimo impedimento è, senza ombra di dubbio, il quesito più sintetico dei quattro che saranno votati il 12 e13 giugno prossimi.
Nonostante la sua estrema brevità questo quesito segna la ricomparsa nel panorama referendario di un referendum abrogativo totale, dopo una lunga serie di consultazioni finalizzate ad abrogazioni parziali.
Il quesito in esame ha ad oggetto la Legge 7 aprile 2010, n. 51, asetticamente rubricata dal Legislatore come "Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza", mentre l'oggetto della stessa è, in realtà, la minuziosa regolamentazione delle attività che costituiscono legittimo impedimento a comparire in udienze penali per il Presidente del Consiglio e per i Ministri.
Gli articoli coinvolti dal referedum abrogativo sono l'art. 1 (tranne il comma 4), e l'intero art. 2.
Il comma 4 del art. 1 non è sopravvissuto alla sentenza della Corte Costituzionale n. 23 di quest'anno. La Consulta in tale occasione ne ha sancito l'illegittimità costituzionale poichè prevedeva la possibilità per il Presidente e per i Ministri di opporre un "legittimo impedimento continuativo" della durata massima di sei mesi (ulteriormente rinnovabili) mediante una "autocertificazione" rilasciata... dalla stessa Presidenza del Consiglio!!
Questo comma è stato ritenuto incostituzionale per violazione dell'art. 138 Cost. poichè la autocertificazione di "impedimento continuativo" è stata ritenuta dalla Corte, in ragione della sua reiterabilità, una sorta di immunità da ricollegarsi alla titolarità delle sopraindicate cariche governative, che può essere introdotta unicamente mediante legge costituzionale e non da una ordinaria.
Pur non abrogando i commi 1 e 3 dell'art. 1, la Corte ha inoltre ridotto la loro portata "paralizzante" scegliendo una via prudente: ha restituito al Giudice del singolo processo penale il potere di valutare in concreto, secondo i criteri ordinari valevoli per tutti gli imputati, l'idoneità dell'impegno indicato dall'imputato ministeriale quale legittimo impedimento a comparire in udienza.
La Consulta, al contrario, non ha esaminato le questioni di costituzionalità sollevate in relazione all'art. 2 e agli altri commi dell'art 1.
Il referendum si propone, quindi, di completare l'opera di demolizione della presente legge, ritornando ad applicare al Presidente del Consiglio e ai Ministri la stessa normativa vigente per tutti gli altri imputati.
Dopo le argomentazioni giuridiche, chiariamo i motivi politici che devono portarci a votare SI' a questo referendum:
1) dopo anni di leggi personalizzate ed ordinanze pazze è necessaria una riaffermazione di validità del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla Legge italiana.
2) dobbiamo evitare che, strumentalizzando la sentenza della Corte Costituzionale, si riaccenda lo scontro istituzionale mediante la presentazione di un ricorso alla Corte stessa per ogni udienza concomitante con ipotetici impegni dei Ministri o del Presidente, al solo scopo di rallentare i processi in attesa di giungere alla prescrizione dei reati.
3) dobbiamo impedire la riproposizione, in futuro, di soluzioni analoghe che complicano il sistema processuale italiano ad esclusivo beneficio di alcuni imputati privilegiati, chiunque essi siano.
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