
Incontro sul referendum costituzionale organizzato il 24 gennaio 2026 dall’Associazione Culturale San Fruttuoso, con il confronto tra il Giudice Andrea Guadagnino per il comitato del NO e l'Avvocato Roberta Crespi per il comitato del SÌ. Moderatore Massimo Arosio della ACSF (Associazione Culturale San Fruttuoso).
Questo articolo è stato scritto da un cittadino senza specifiche competenze giuridiche che ha cercato di riportare il più fedelmente possibile quanto illustrato dai due relatori.
Descrizione della situazione attuale fatta dal Giudice Guadagnino
La Costituzione italiana prevede la ripartizione tra i poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario. È importante sottolineare come questa ripartizione implichi che ogni potere possa agire quale contropotere degli altri due al fine di evitare eccessi e abusi. Il potere giudiziario, incarnato dalla Magistratura, deve essere autonomo e indipendente, soggetto solo alla legge e perciò regolato da una disciplina interna.
La Costituzione prevede quindi un organo denominato Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che garantisce l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura poiché gestisce le azioni disciplinari, le promozioni, le assegnazioni e i trasferimenti dei giudici. Nell'ordinamento vigente, il CSM è composto per due terzi da magistrati togati, che vengono eletti dai colleghi sulla base di liste, e per un terzo da membri eletti dal Parlamento, i cosiddetti “membri laici”.
Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica.
La Magistratura è attualmente un ordine unitario in cui i magistrati sono distinti per funzioni: non hanno una gerarchia. I giudici e i pubblici ministeri sono parte di una medesima carriera, di un medesimo ordine, soggetti allo stesso organo, il CSM.
Il pubblico ministero, figura delicatissima, coordina l'azione della polizia giudiziaria, raccoglie prove a favore o contro l'imputato e presenta le prove al giudice.
Contenuti della riforma costituzionale presentati dall'Avvocato Crespi
L'Avvocato Crespi ha chiarito la funzione dell'avvocato difensore nel processo e come, secondo la Costituzione, le due parti – quella accusante e quella difendente – debbano essere in una condizione di parità. Secondo i promotori della riforma costituzionale, oggi queste due parti non sono in condizioni di parità.
Per quanto riguarda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, già oggi un magistrato decide quale carriera intende intraprendere e può cambiare questa scelta una sola volta nel corso della sua vita professionale. Di conseguenza, la separazione delle carriere è già in essere e i promotori della riforma costituzionale hanno semplicemente scelto di metterla in Costituzione.
Il punto centrale della riforma è riportare le parti processuali a una condizione di parità. Come? Creando due diversi Consigli Superiori della Magistratura: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Il fatto che attualmente esista un unico CSM crea, secondo i promotori del SÌ, un’influenza dei giudici nei confronti dei pubblici ministeri.
Quanto alla composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, nel tempo sono emerse problematiche che i promotori del SÌ collegano all'attuale meccanismo elettivo. L'Avvocato Crespi ha citato principalmente lo “scandalo Palamara”, in cui erano emerse collusioni tra correnti della Magistratura ed esponenti politici per pilotare la nomina del procuratore capo della Procura di Roma.
Dunque, il parere dei sostenitori del SÌ è che l'attuale composizione del CSM non garantisce che le correnti della Magistratura non producano effetti negativi, per esempio sulla gestione delle nomine. Per eliminare tali disfunzioni, la riforma costituzionale prevede che i membri di ognuno dei due Consigli Superiori della Magistratura vengano sorteggiati tra tutti i magistrati di ciascuna delle due funzioni, giudici o pubblici ministeri.
Le modalità con cui verrà effettuato il sorteggio non sono state definite nella riforma costituzionale. Saranno stabilite successivamente attraverso una legge ordinaria.
I membri scelti dei due CSM perderanno le funzioni disciplinari. Tali funzioni saranno assegnate a un nuovo organo chiamato “Alta Corte Disciplinare”, uno solo per le due carriere. Sarà composto da 15 magistrati scelti anch’essi per sorteggio, tranne tre nominati dal Presidente della Repubblica.
Considerazioni del Giudice Guadagnino sui contenuti della riforma
Secondo gli esponenti del NO, le nuove modalità di elezione dei CSM basate sul sorteggio presentano rischi elevati:
- un “rischio competenze”. Ossia il fatto che un magistrato, il quale ha certamente competenze giudicanti, non ha però necessariamente attitudini e competenze per la gestione dell'ordinamento giudiziario
- un “rischio indipendenza”. In ognuno dei due Consigli Superiori della Magistratura, un terzo dei membri verrà sorteggiato da una lista definita dal Parlamento. I criteri di composizione di questa lista non sono specificati nella riforma costituzionale, ma saranno definiti in una successiva legge ordinaria. La lista su cui effettuare il sorteggio potrebbe essere molto corta e, in ogni caso, presenterà sicuramente caratteristiche di forte coesione politica. Tale coesione è proprio ciò che invece mancherà ai magistrati scelti per sorteggio nei due Consigli Superiori della Magistratura. In altre parole, entrambi i CSM rischieranno di essere fortemente influenzati dalla componente di nomina politica.
Il Giudice Guadagnino ha citato la presenza in Magistratura delle cosiddette “correnti” come legittima forma di aggregazione degli orientamenti di pensiero e ha obiettato che il sorteggio non eviterà in assoluto che le correnti si possano ricreare, anche a posteriori, all'interno di un CSM formato da sorteggiati.
In aggiunta, secondo gli esponenti del NO, il meccanismo del sorteggio rappresenta un vero e proprio “svilimento” della Magistratura.
Il nuovo organismo dell’Alta Corte Disciplinare toglierà al Consiglio Superiore della Magistratura la sua funzione principale, quella disciplinare. Il fatto che i membri dell'Alta Corte possano provenire solo dai magistrati di Cassazione introduce una gerarchizzazione che oggi l'ordinamento giudiziario non prevede. Inoltre, non sarà possibile ricorrere alla Corte di Cassazione contro un provvedimento disciplinare dell'Alta Corte Disciplinare, ma solo alla stessa Alta Corte Disciplinare.
Il Giudice Guadagnino ha concluso parlando del pubblico ministero: si tratta di una figura molto delicata che dirige l'operato degli organi di polizia nell'interesse del cittadino.
I promotori del NO ritengono importante il fatto che oggi esiste una “comune cultura giurisdizionale” tra giudici e pubblici ministeri che, se venisse approvata la riforma, a tendere verrà persa. Nel tempo, il pubblico ministero verrebbe orientato inevitabilmente a una funzione accusatrice, mentre oggi – nell’interesse del cittadino – la sua funzione è l'accertamento della verità.
Questa “comune cultura giurisdizionale” non altera le condizioni di parità tra accusa e difesa nello svolgimento dei processi, come dimostra il dato che il 40% dei processi si conclude con una non-condanna.
Opinione personale del Giudice Guadagnino è che la comune cultura giurisdizionale sia così rilevante che sarebbe opportuno che un pubblico ministero svolgesse anche, almeno una volta, funzioni di giudice.
E i problemi della giustizia per la vita dei cittadini?
E i problemi concreti della giustizia per la vita dei cittadini? Per esempio, la durata dei processi?
Entrambe le parti hanno convenuto che la riforma costituzionale non avrà alcun impatto sulle condizioni concrete e operative in cui viene amministrata oggi la giustizia in Italia. Essa toccherà invece aspetti interni al funzionamento dell'ordinamento giudiziario.

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